Sez. 2, Sentenza n. 1314 del 23/04/1969 (Rv. 340002 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - COMPORTAMENTI CENSURABILI SOLO SOTTO IL PROFILO DELLA PROBITA E LEALTA PROCESSUALE - FATTI E COMPORTAMENTI ININFLUENTI SULLA DECISIONE - DOLO REVOCATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - COMPORTAMENTI CENSURABILI SOLO SOTTO IL PROFILO DELLA PROBITA E LEALTA PROCESSUALE - FATTI E COMPORTAMENTI ININFLUENTI SULLA DECISIONE - DOLO REVOCATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Il dolo di una delle parti in danno dell'altra puo produrre la revocazione della sentenza solo se si concreta in artifici e raggiri tali da paralizzare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verita. Non costituiscono dolo revocatorio quei comportamenti della parte che sono censurabili solo sotto il profilo della probita e lealta processuale e quei fatti e comportamenti che non abbiano spiegato influenza determinante sulla decisione. (V.612-67 massima n.326605 2966-66 massima n.325578 676-66 massima n.321342).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)