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Sez. 3, Sentenza n. 1660 del 08/06/1973 (Rv. 364552 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - MERO COMPORTAMENTO PROCESSUALE CONTRARIO AI DOVERI DI LEALTA - IRRILEVANZA - SUSSISTENZA DEL DOLO REVOCATORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364552-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - MERO COMPORTAMENTO PROCESSUALE CONTRARIO AI DOVERI DI LEALTA - IRRILEVANZA - SUSSISTENZA DEL DOLO REVOCATORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il comportamento processuale contrario ai doveri di lealta delle parti e dei difensori, ma non artificioso, non vale ad integrare l'ipotesi del dolo revocatorio. Questo, infatti, non si esaurisce nel semplice mendacio o in false allegazioni, ma per servire di base a una pronunzia di revocazione deve consistere in un raggiro subiettivamente diretto ed obiettivamente idoneo a paralizzare la difesa dell'avversario e ad impedire al giudice l'accertamento della verita. L'accertamento del giudice di merito sulla sussistenza o meno di siffatti estremi e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf, sulla prima e sulla seconda parte 1314'69, mass n 340002; (Conf, sulla prima e sulla seconda parte 676'66, mass n 321342; (Conf, sulla prima e sulla seconda parte 779'55; (Conf, sull'ultima parte 2022'54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)