Sez. L, Sentenza n. 5053 del 15/10/1985 (Rv. 442372 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - COMPENSO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - ESCLUSIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - COMPENSO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di trattamento di quiescenza in favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la retribuzione pensionabile, dopo l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971 n. 889, a norma degli artt. 15 e 17, non comprende il compenso per il lavoro prestato oltre il normale orario previsto dai vigenti controlli collettivi nazionali, mentre la circostanza che il lavoro venga effettuato con costanza, continuità e ripetitività, secondo temi prestabiliti, può spiegare Rilevanza, al fine dell'inclusione del compenso stesso in detta base pensionabile, solo in presenza di contratti collettivi aziendali che lo considerano compreso nel normale orario di lavoro, in deroga ai controlli nazionali. (Conf 1654/84, mass n 433723; (Conf 716/83, mass n 425454; (Conf 199/82, mass n 417892; (Conf 6254/81, mass n 417066; (Conf 5532/80, mass n 409394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 15, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)