Sez. U, Sentenza n. 7935 del 06/08/1990 (Rv. 468623 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - DOMANDA DI UNO STRANIERO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO NEI CONFRONTI DI ITALIANI E STRANIERI - CONNESSIONE PER IL TITOLO - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - CONSEGUENTE COGNIZIONE DI ULTERIORI "CAUSAE PETENDI" SENZA CONNESSIONE O MOMENTI DI COLLEGAMENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - DOMANDA DI UNO STRANIERO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO NEI CONFRONTI DI ITALIANI E STRANIERI - CONNESSIONE PER IL TITOLO - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - CONSEGUENTE COGNIZIONE DI ULTERIORI "CAUSAE PETENDI" SENZA CONNESSIONE O MOMENTI DI COLLEGAMENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Qualora davanti al giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di queste ultime si fondi su una causa petendi comune anche alla domanda proposta nei confronti degli stranieri, sussiste, fra l'una e l'altra, quella connessione per il titolo che, ai sensi sia dell'art. 4 e 3 cod. proc. civ., sia dell'art. 6 n. 1 della convenzione di Bruxelles - Lussemburgo, 27 settembre 1968 ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, concernente la Competenza giurisdizionale, è idonea a radicare la giurisdizione italiana anche rispetto a detti stranieri, senza che in contrario rilevi che l'articolazione di quelle domande implichi la cognizione di ulteriori causae petendi, rispetto alle quali non sussista analoga connessione o non siano ravvisabili altri momenti di collegamento dotati di analoga idoneità, allorché l'articolazione stessa comporti la preliminare cognizione in ordine alla causa petendi che, determinando la connessione, impone l'unitaria trattazione di tutte le cause.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 3, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)