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Sez. U, Sentenza n. 5391 del 17/05/1995 (Rv. 492294 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI | Determinazioni - Criteri - Funzione - Fattispecie relativa a ritenuta connessione tra causa di risoluzione del contratto di licenza stipulato tra due società straniere e causa di risoluzione dei rapporti di sublicenza intercorsi tra una di dette società ed alcune società italiane.
Stato
decisa il 1995-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492294-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI

Ai fini dell'art. 4, n. 3, cod. proc. civ. - che - attribuisce alla giurisdizione italiana la cognizione della domanda nei confronti dello straniero quando sia "connessa con altra pendente davanti al giudice italiano" -, la connessione va determinata in base alle norme processuali italiane, per cui tale regola è applicabile ogni volta che sussista una delle fattispecie di connessione idonee a modificare la competenza interna, allo scopo di evitare, mediante la trattazione e la decisione di più cause in un unico processo, la possibilità di giudicati contraddittori, come nel caso in cui vi sia comunanza, sia pure parziale, di titolo o di oggetto tra le cause considerate (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto la connessione tra la causa di risoluzione del contratto di licenza di stampa e distribuzione esclusiva di una pubblicazione a dispense, concluso tra due società straniere, e le cause di risoluzione dei rapporti di sub-licenza intercorsi tra una di dette società estere ed alcune società italiane).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)