Sez. U, Ordinanza n. 11526 del 24/07/2003 (Rv. 565428 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - COMPETENZE SPECIALI | Art. 6, n. 1, della Convenzione - Pluralità di convenuti - Competenza del giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi - Ambito applicativo - Domanda di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, proposta nei confronti dell'ex coniuge e del figlio, uno solo dei quali domiciliato in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - COMPETENZE SPECIALI
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804 -, secondo il quale, in caso di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, ha riguardo all'ipotesi del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 cod. proc. civ. e soccorre (come ha chiarito la Corte di giustizia nella sentenza 27 settembre 1988, in causa C - 189/87) se le varie domande promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti hanno tra loro un vincolo di connessione tale da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione, onde evitare soluzioni che potrebbero essere tra loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice italiano nel caso di domanda di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio - ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 -, con riferimento all'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne, proposta nei confronti sia dell'ex coniuge che del figlio, soltanto uno dei quali domiciliato in Italia.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 6, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)