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Sez. 3, Sentenza n. 2327 del 10/11/1970 (Rv. 348523 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - NON VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE CIVILE - LIMITE.*
Stato
decisa il 1970-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348523-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - NON VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE CIVILE - LIMITE.*

La pronuncia che applica l'amnistia propria in qualunque stato e grado del processo prescinde dall'accertamento dei fatti, e pertanto non vincola il giudice investito per le restituzioni e il risarcimento del danno, in relazione ai fatti contestati. Tuttavia, allorquando l'accertamento di merito fatto dal giudice penale sia stato necessario per l'applicazione del beneficio dell'amnistia, come nella ipotesi in cui questa sia subordinata alla esclusione di una circostanza aggravante ovvero alla degradazione del reato in una figura criminosa meno grave, l'accertamento stesso fa stato nel giudizio civile entro l'ambito delle indagini di merito eseguite a detto fine.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 596 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)