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Sez. 3, Sentenza n. 1409 del 23/03/1978 (Rv. 390784 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390784-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - CONDIZIONI.*

Quando l'applicazione del beneficio dell'amnistia, da parte del giudice penale in esito a dibattimento, postula un necessario accertamento di merito, come nel caso in cui detta applicazione sia condizionata all'esclusione di un'aggravante, ovvero alla degradazione del reato in figura criminosa meno grave (nella specie, lesioni colpose anziche volontarie), quell'accertamento fa stato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, nei limiti delle indagini svolte a detto fine. (Conf 3780/76, mass n 382482; (Conf 2327/70, mass n 348523).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)