Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 22/10/1976 (Rv. 382482 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La pronuncia che applica l'amnistia propria in qualunque stato e grado del processo prescinde dall'accertamento dei fatti, e pertanto non vincola il giudice investito per le restituzioni e il risarcimento del danno, in relazione ai fatti contestati. Tuttavia, allorquando l'accertamento di merito fatto dal giudice penale sia stato necessario per l'applicazione del beneficio della amnistia, come nella ipotesi in cui questa sia subordinata alla esclusione di una circostanza aggravante ovvero alla degradazione del reato in una figura criminosa meno grave, l'accertamento stesso fa stato nel giudizio civile entro l'ambito delle indagini di merito eseguite a detto fine. (Conf 2327/70, mass n 348523).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)