Sez. 1, Sentenza n. 15608 del 12/07/2007 (Rv. 598058 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Interventi per il bradisismo - Espropriazioni - Legge n. 887 del 1984 - Rinvio alla legge n. 219 del 1981 - Opposizione alla stima - Termine di decadenza - Inapplicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ
Con riguardo agli interventi previsti per fronteggiare il fenomeno del bradisismo, l'art. 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, rinviando all'art. 84 della legge n. 219 del 1981, assoggetta l'attività del Presidente della giunta regionale della Campania, in veste di Commissario straordinario del governo, a tutte le disposizioni del titolo VIII della stessa, sicché non è applicabile alle procedure espropriative rese necessarie dall'attuazione dei citati interventi il termine decadenziale di trenta giorni per l'opposizione alla stima amministrativa, attesa la natura speciale del procedimento delineato dalla legge n. 219 del 1981, la quale non prevede, in particolare, alcun termine per la proposizione dell'opposizione, sicché questa va ritenuta soggetta al solo termine prescrizionale.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84, Legge 22/12/1984 num. 887 art. 11 com. 18, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)