Sez. 1, Sentenza n. 13200 del 05/06/2006 (Rv. 590468 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE | Programma straordinario per le zone terremotate - Espropriazioni - Indennità - Art. 80 legge 219 del 1981 - Rinvio alla legge sul risanamento della città di Napoli - Disciplina speciale - Applicabilità - Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Inapplicabilità - Limiti - Principio generale di prevalenza dell'edificabilità legale - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE
Il carattere speciale delle discipline indennitarie, come quella contenuta nell'art. 80 legge 14.5.1981 n. 219, regolante l'indennità per l'espropriazione finalizzata alla realizzazione del programma di intervento straordinario nelle zone terremotate, che prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis d.l. 11.7.1992, n. 333, conv. in legge 8.8.1992 n. 359, hanno adottato il criterio di determinazione della legge 15.1.1885 n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, va ritenuto in virtù del loro sopravvenire, quanto alla misura dell'indennizzo, al sistema generale instaurato dalle leggi 22.10.1971 n. 865 e 27 giugno 1974 n. 247, e del loro rinviare ad un sistema, quello della legge sul risanamento della città di Napoli, considerato da sempre alternativo al principio generale dell'indennizzo commisurato al valore venale, di cui all'art. 39 legge 25.6.1865 n. 2359. Sebbene tali discipline siano applicabili a prevalenza del nuovo sistema di determinazione dell'indennizzo, di cui all'art. 5 bis, citato, ciò non toglie che quest'ultima norma, pur quando non direttamente applicabile, costituisca, anche in seguito all'estensione, giurisprudenziale e legislativa, dei relativi criteri di indennizzo, espressione di un principio generale, con l'esigenza non solo di depurare l'indennizzo da ogni rendita di posizione, decurtandolo del valore aggiunto determinato dall'azione della p.a., ma soprattutto di togliere ogni spazio alla teorizzazione di un'edificabilità contra legem, ovvero a dispetto della classificazione urbanistica dei suoli in forza di presupposti creati in dispregio alla disciplina stessa, e della tutela speciale imposta da piani di tutela ambientale.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)