Sez. U, Sentenza n. 119 del 21/03/2001 (Rv. 544954 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Opposizione alla stima - Termine di decadenza - Inapplicabilità - Opposizione entro il termine di prescrizione - Esperibilità - Ordinanze commissariali - Disposizione contraria - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
In tema di espropriazioni finalizzate ad opere pubbliche da eseguirsi nell'area del Comune di Napoli, non trova applicazione il termine di decadenza di trenta giorni per l'opposizione alla stima e il proprietario può proporre l'opposizione entro il termine di prescrizione del diritto; tale regola non è derogabile mediante ordinanza commissariale adottata ai sensi dell'art. 84 della legge n. 219 del 1981, avendo tali atti valore normativo sottordinato, oltre che alle norme di detta legge e alla Costituzione, ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Riferimenti normativi: Legge 27/02/1919 num. 219 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)