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Sez. 1, Sentenza n. 8490 del 04/09/1997 (Rv. 507527 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Omessa indicazione delle norme - Conseguente inammissibilità del ricorso - Limiti.
Stato
decisa il 1997-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507527-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Nel ricorso per Cassazione, l'indicazione delle norme di cui si denuncia la violazione non è fine a se stessa, ma ha lo scopo di chiarire il contenuto dei motivi ed i limiti dell'impugnazione, e, pertanto, la sua omissione non comporta l'inammissibilità del gravame, se gli argomenti addotti dal ricorrente consentono, nel loro insieme, di individuare le norme o il principio di diritto che si assumono violati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)