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Sez. 1, Sentenza n. 886 del 21/01/2004 (Rv. 569529 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Dedotta applicabilità di diritto straniero - Indicazione specifica della regola di diritto straniera invocata - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569529-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE

Ove il ricorrente per cassazione impugni la sentenza di merito per violazione di legge, contestando l'avvenuta applicazione del diritto italiano per essere, invece, applicabile il diritto di uno stato estero, ha l'onere di specificare quale sia (non già l'articolo di legge, ma almeno) la diversa regola o principio del diritto straniero in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; è pertanto necessario che il motivo di ricorso indichi non solo la regola che non va applicata al caso concreto, ma anche quella (diversa) a suo avviso invece applicabile e che comporterebbe una diversa decisione, favorevole all'impugnante: senza di che non è possibile apprezzare la decisività della censura e, dunque, l'interesse a proporla. (Nella fattispecie la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il motivo con cui il ricorrente, contitolare di un conto corrente bancario, si doleva che la sentenza di merito avesse fatto applicazione, con riguardo al saldo del conto, della regola della solidarietà attiva e della presunzione di uguaglianza delle quote tra i contitolari, di cui al combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 cod. civ., ma non indicava quale sarebbe stata la diversa regola vigente nel diritto tedesco, l'applicazione del quale genericamente invocava).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)