Sez. 1, Sentenza n. 4340 del 16/05/1997 (Rv. 504408 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Omessa indicazione delle norme - Conseguente inammissibilità del ricorso - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Nel ricorso per Cassazione, l'indicazione delle norme di cui si denuncia la violazione non è fine a se stessa, ma ha lo scopo di chiarire il contenuto dei motivi ed i limiti dell'impugnazione; pertanto, la sua omissione non comporta l'inammissibilità del gravame, se gli argomenti addotti dal ricorrente consentono, nel loro insieme, di individuare le norme o il principio di diritto che si assumono violati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)