Sez. 3, Sentenza n. 4032 del 05/12/1975 (Rv. 378327 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - PROVA RIGOROSA DA PARTE DELL'OFFESO - MANCANZA - LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - PROVA RIGOROSA DA PARTE DELL'OFFESO - MANCANZA - LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA.*
Il danno alla vita di relazione, da tenersi distinto da quello derivante dall'incapacita lavorativa, consiste nell'esclusione o nella diminuzione, per chi ha subito una menomazione fisica, della possibilita di collocamento e di sistemazione nei rapporti sociali, ovvero di mantenimento degli stessi ad un normale livello; tale danno puo essere riconosciuto dal giudice con equo apprezzamento, ancorche l'offeso non ne abbia fornito una prova precisa. (nella specie, i giudici del merito, avevano ritenuto che incideva negativamente in tutti i rapporti sociali, compresi quelli economici, con la conseguente Determinazione di un vero e proprio danno patrimoniale, una deformazione del naso tale da compromettere la normale armonia del viso del danneggiato) (V 1346/71, mass nn 351572, 351571; 1195/71, mass n 351347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)