Sez. 3 - , Sentenza n. 17054 del 13/12/2018 Ud. (dep. 18/04/2019) Rv. 275904 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni della persona offesa - Esame dibattimentale non ammesso per tardiva presentazione della lista testimoniale - Sopravvenuta impossibilità di esaminare il querelante - Conseguenze - Lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. - Utilizzazione anche a fini probatori - Ammissibilità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
La lettura degli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione può avere ad oggetto anche le dichiarazioni rese da soggetti non indicati nella lista testimoniale, dal momento che l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere letto in combinato disposto con l'art. 507 cod. proc. pen., che, riferendosi all'acquisizione di prove decisive, non pone alcuna limitazione e, dunque, consente sia l'acquisizione di eventuali testimonianze, sia l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali rese da altri soggetti e racchiuse nella querela e nei verbali di sommarie informazioni testimoniali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittima la lettura, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni della persona offesa, deceduta prima dell'apertura del dibattimento, il cui esame dibattimentale non era stato ammesso per tardiva presentazione della lista testimoniale dell'accusa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)