Sez. 2, Sentenza n. 51416 del 04/12/2013 Ud. (dep. 19/12/2013) Rv. 258064 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Querela - Sopravvenuta impossibilità di esaminare il querelante - Conseguenze - Lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. - Utilizzazione anche a fini probatori - Ammissibilità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
Nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. ne consente la lettura, a richiesta di parte, non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)