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Sez. 3, Sentenza n. 10488 del 17/02/2016 Ud. (dep. 14/03/2016) Rv. 266492 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. - Dovere di acquisizione - Sussistenza - Obbligo di motivazione in ordine al mancato esercizio - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266492-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicchè il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge. (Fattispecie nella quale il giudice di merito si limitava a rilevare l'assenza, nel fascicolo del dibattimento, dei verbali dell'incidente probatorio contenenti le dichiarazioni della persona offesa, senza esercitare i poteri conferitigli dall'art. 507 cod. proc. pen., in particolare omettendo di sollecitare il PM d'udienza al deposito di copia degli atti ovvero di disporre la citazione della parte offesa per la sua assunzione in dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)