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Sez. L, Sentenza n. 16213 del 28/10/2003 (Rv. 567748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Prova della giusta causa - Soggetto onerato - Utilizzabilità da parte del giudice di elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo - Sussistenza - Accertamento dei fatti e della proporzionalità della sanzione - Giudice di merito - Devoluzione - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Pur gravando sul datore di lavoro l'onere della prova in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, tuttavia non è necessario che la prova sia acquisita ad iniziativa o per il tramite del datore di lavoro, potendo il giudice porre a fondamento della decisione gli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti (compreso il lavoratore licenziato) oppure d'ufficio, e il relativo accertamento dei fatti e della loro gravità, riservato al giudice di merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, che non può consistere in una diversa ricostruzione dei medesimi fatti.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)