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Sez. 3, Sentenza n. 1136 del 01/02/1995 (Rv. 490165 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Giudizio di appello - Ulteriore rivalutazione monetaria delle somme liquidate - D'ufficio - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490165-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'ulteriore rivalutazione monetaria delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, realizzando sostanzialmente il "petitum originario", può essere anche disposta d'ufficio dal giudice d'appello, senza necessità di impugnazione incidentale della parte vittoriosa, salvo un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere la rivalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)