Sez. 2, Sentenza n. 1948 del 27/04/1989 (Rv. 462587 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICHIESTA RELATIVA - RIGETTO - DIFETTO DI IMPUGNAZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - CONSEGUENZE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICHIESTA RELATIVA - RIGETTO - DIFETTO DI IMPUGNAZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - CONSEGUENZE.*
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della rilevabilità, anche d'ufficio ed in Sede di gravame, della svalutazione monetaria sopravvenuta, avendo la relativa obbligazione natura di debito di valore, va coordinato con le regole sulla impugnazione e sulla formazione del giudicato interno, e, pertanto, resta inoperante quando il giudice di primo grado abbia espressamente pronunciato in senso negativo sulla richiesta di rivalutazione del danno liquidato, ed il danneggiato, a fronte dell'impugnazione proposta dal debitore, abbia mancato di investire con appello incidentale detta pronuncia a lui sfavorevole ovvero abbia proposto appello incidentale inammissibile. (Conf 1958/84, mass n 434037; (Conf 900/82, mass n 418752).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)