Sez. L, Sentenza n. 2255 del 17/03/1990 (Rv. 466023 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - CREDITO DELL'INAIL - CREDITO DI VALORE E NON DI VALUTA - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA O RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA INTERVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DEDUCIBILITÀ - IN APPELLO - PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - CREDITO DELL'INAIL - CREDITO DI VALORE E NON DI VALUTA - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA O RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA INTERVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DEDUCIBILITÀ - IN APPELLO - PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il credito dell'Inail verso il datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni erogate o dovute all'infortunato (o ai superstiti) è credito di valore, che, in quanto tale, deve essere liquidato con riferimento alla data della liquidazione definitiva. Pertanto, il suo maggior ammontare in termini monetari, rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio di secondo grado, non integra alcuna modificazione della domanda e la relativa liquidazione, ove non ricorrano le condizioni perché il giudice di secondo grado possa disporla d'ufficio, esige non la proposizione di appello incidentale ma la semplice deduzione dell'istituto previdenziale, il cui diritto di regresso incontra come unico limite quantitativo il complessivo ammontare - che perciò dev'essere previamente accertato - del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile all'infortunato (o ai suoi eredi) secondo le norme generali sui danni da fatto illecito. (V 550/87, mass n 450285; (V 6242/84, mass n 437870; (V 2330/82, mass n 420209; (V 2330/82, mass n 420210).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)