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Sez. L, Sentenza n. 9328 del 09/11/1994 (Rv. 488479 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Mancata allegazione dell'avviso di ricevimento - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Rinnovo ex art. 291 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488479-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e la prova di tale consegna è offerta solo dall'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ., la cui mancata allegazione determina l'inesistenza della notificazione con conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)