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Sez. 2, Sentenza n. 8466 del 14/03/1983 Ud. (dep. 17/10/1983) Rv. 160714 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160714-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo può costituire valido elemento di accusa e prova idonea di colpevolezza dell'imputato, sia da sola per la sua spontaneità, reiterazione e contenuto intrinseco, sia in presenza di elementi e argomenti di prova, anche di ordine logico che ne confermino la veridicità e l'attendibilità - una successiva ritrattazione della chiamata di correo non vulnera l'efficacia probatoria della chiamata stessa, purché attraverso un ragionamento critico e in relazione ad altre risultanze processuali il giudice di merito adeguatamente spieghi i motivi per i quali la ritrattazione debba considerarsi inattendibile. (Conf mass n 158591; (Conf mass n 158426; (Conf mass n 155874).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)