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Sez. 4, Sentenza n. 16628 del 31/03/2016 Ud. (dep. 21/04/2016) Rv. 266530 - 01

RECIDIVA - REITERATA | Recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266530-01

RECIDIVA - REITERATA

Nel giudizio di comparazione delle circostanze, in caso di recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., il divieto di prevalenza delle attenuanti opera soltanto se il giudice, in concreto, ritenga di disporre l'aumento di pena per la recidiva, oltre che nel caso in cui la recidiva medesima sia obbligatoria per essere il nuovo delitto compreso nell'elencazione di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)