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Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014) Rv. 261107 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Normativa antinfortunistica - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Ruolo di garante per gli eventi verificatisi - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261107-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta del responsabile del servizio che aveva redatto il documento di valutazione dei rischi con indicazione di misure organizzative inappropriate, sottovalutando il pericolo di incendio e omettendo di indicare ai lavoratori le opportune istruzioni per salvaguardare la propria incolumità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)