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Sez. 3, Sentenza n. 5768 del 17/03/2005 (Rv. 581232 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Chiamata in garanzia del terzo - Rilascio di nuova e diversa procura - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581232-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

Perchè il procuratore di una parte possa promuovere giudizio di garanzia contro un terzo e chiamare quest'ultimo in causa, non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura, in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, se nell'atto contenente la procura originaria risulta la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)