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Sez. 3, Sentenza n. 12241 del 25/05/2007 (Rv. 598165 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Chiamata in garanzia del terzo - Rilascio di nuova e diversa procura - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a chiamata in causa del fondo di garanzia per le vittime della strada.
Stato
decisa il 2007-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598165-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

Perchè il procuratore di una parte possa promuovere giudizio di garanzia contro un terzo e chiamare quest'ultimo in causa, non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura, in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, se nell'atto contenente la procura originaria risulta la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia. (Nella specie la S.C. ha confermato la declaratoria di nullità assoluta della chiamata in causa di una compagnia di assicurazioni, quale impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, effettuata in base ad un mandato che ciò non consentiva espressamente e senza che dagli atti di causa trasparisse la necessità o la volontà dei chiamanti in causa di evocare in giudizio detto terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)