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Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 03/03/1998 (Rv. 513273 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sentenza relativa - Impugnazione limitata al regolamento delle spese processuali - Riesame in appello dell'originaria fondatezza della domanda - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513273-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Qualora una sentenza di primo grado che dichiara cessata la materia del contendere sia stata impugnata soltanto nel capo relativo al regolamento delle spese processuali, il giudice d'appello deve riesaminare l'originaria fondatezza della domanda dell'attore, ancorché' non riproposta, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)