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Sez. 2, Sentenza n. 10992 del 06/11/1993 (Rv. 484197 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere | Provvedimento di cessazione della materia del contendere emanato dal pretore adito ex art. 700 cod. proc. civ., e contenente pronuncia sulle spese giudiziali - Natura di sentenza - Ricorso per cassazione ex art. 111 della Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484197-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere

Il provvedimento, con il quale il pretore, adito per l'emanazione di un provvedimento di urgenza "ex" art. 700 cod. proc. civ., dichiari la cessazione della materia del contendere e provveda "ex" art. 91 cod. proc. civ. sulle spese processuali, nel presupposto della soccombenza virtuale di una delle parti, ha valore e natura di sentenza, indipendentemente dalla forma e dalla denominazione, perché, anche in relazione al riscontro di detta soccombenza, integra statuizione su posizioni di diritto sostanziale, e, pertanto, è impugnabile non con il ricorso per Cassazione "ex" art. 111 della Cost., ma con l'appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)