Sez. 2, Sentenza n. 3625 del 04/06/1981 (Rv. 414238 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IMPUGNAZIONE LIMITATA ALLE SPESE - DECISIONE - RIFERIMENTO ALLA SOCCOMBENZA VIRTUALE - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IMPUGNAZIONE LIMITATA ALLE SPESE - DECISIONE - RIFERIMENTO ALLA SOCCOMBENZA VIRTUALE - NECESSITA.*
Qualora una sentenza di primo grado che dichiara cessata la materia del contendere venga impugnata soltanto nel capo relativo al regolamento delle spese processuali, il giudice d'appello ha lo Obbligo di decidere la questione devolutagli, secondo il principio della soccombenza virtuale e previ gli accertamenti necessari in ordine agli estremi della controversia sostanziale originariamente sorta tra le parti. (V 1297/75, mass n 374803; (Conf 1213/73, mass n 363764).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)