Sez. L - , Sentenza n. 4120 del 16/02/2017 (Rv. 643189 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Sanzione prevista da regolamento aziendale - Condotta antecedente alla sua entrata in vigore - Applicabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In caso di licenziamento disciplinare, la sanzione prevista dal regolamento aziendale vigente al momento in cui il provvedimento espulsivo è stato intimato va applicata anche ove la condotta sia stata posta in essere in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, trattandosi di sanzioni di natura civile per le quali non opera il principio di irretroattività sancito dall’art. 25, comma 2, Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)