Sez. L, Sentenza n. 9223 del 07/05/2015 (Rv. 635321 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata infrazione - Valutazione più grave del comportamento da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamenti disciplinari, un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, qualora sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, non può formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, salvo che non si accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto applicabile il licenziamento disciplinare, in quanto le parti contrattuali, pur prevedendo - ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. h, del c.c.n.l. di settore - la sanzione conservativa in caso di "alterchi con vie di fatto negli uffici della società", non avevano inteso escludere la sanzione espulsiva allorché detti fatti abbiano prodotto "serie conseguenze, insistito malanimo, grave stravolgimento dell'ordinario ritmo di lavoro").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 11/07/2007 art. 54 com. 4 n. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)