Sez. L, Sentenza n. 14754 del 30/06/2014 (Rv. 631604 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE | Effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione di corrispondente qualificazione - Elemento caratteristico del contratto di apprendistato - Configurabilità - Conseguenze - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2 com. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 10, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 16, Legge 02/04/1968 num. 424 CORTE COST., Legge 03/11/1992 num. 454 art. 127, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 16 com. 1, Legge 01/08/1999 num. 263, Decreto Legge 01/07/1999 num. 214 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 20/07/1993 num. 2081
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)