Sez. 5, Sentenza n. 15833 del 27/01/2010 Ud. (dep. 23/04/2010) Rv. 246846 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi - Uso di atto falso - Distinzione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 "bis" cod. pen.) si distingue da quello di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.) in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità dell'identificazione personale e non la genuinità del documento in sé.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 489, Cod. Pen. art. 497 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)