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Sez. 5, Sentenza n. 12268 del 10/01/2012 Cc. (dep. 02/04/2012) Rv. 252168 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Possesso di passaporto falso - Integrazione del delitto di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen.
Stato
decisa il 2012-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252168-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE

Integra il delitto di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, considerato che la fattispecie normativa di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., prescinde dall'esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell'atto falso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato in questione, ritenendo che il possesso del documento falso costituisse condizione obiettiva di punibilità rispetto alla preesistente falsificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)