Sez. L, Sentenza n. 7120 del 16/05/2002 (Rv. 554450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 - Interpretazione - Necessaria posteriorità dell'accordo sindacale di deroga all'art. 2112 cod. civ. rispetto alla richiesta di dichiarazione dello stato di crisi aziendale o agli altri eventi indicati nella norma - Insussistenza - Operatività del trasferimento di azienda in epoca successiva alla congiunta esistenza dell'accordo e di uno degli eventi medesimi - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 - che l'art. 2 del D.Lgs. n. 18 del 2001 ha lasciato inalterato e che la Corte di giustizia, nella sentenza 7 dicembre 1995, in causa C472/1993, ha ritenuto in contrasto con la direttiva comunitaria n. 187 del 1977 - deve essere interpretato nel senso che l'accordo sindacale di deroga all'art. 2112 cod. civ., per un verso, e la dichiarazione dello stato di crisi aziendale, la omologazione del concordato preventivo o gli altri eventi menzionati dalla norma, per altro verso, concretano due condizioni che devono congiuntamente sussistere nel momento in cui diviene operativo il trasferimento di azienda dal cedente al cessionario, ferma restando l'insussistenza di una rigida sequenza temporale tra l'accordo sindacale e la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e gli altri eventi previsti, nel senso della non necessaria posteriorità dell'accordo). La suddetta interpretazione risulta conforme alla lettera e alla "ratio" della disposizione in oggetto, ma, altresì, rispettosa del principio più volte affermato dalla Corte di giustizia (v. per tutte sentenza 24 settembre 1998 n. 111) secondo cui il giudice nazionale ha l'obbligo di adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella maggiormente aderente al diritto comunitario. (Nella specie la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato l'inapplicabilità del citato art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 in un caso in cui il trasferimento di azienda era stato attuato, con la strumento del contratto di affitto, prima della omologazione del concordato preventivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 5, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)