Sez. 5, Sentenza n. 6934 del 25/03/2011 (Rv. 617327 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza fiscale - Iscrizione all'AIRE - Valore determinante - Esclusione - Interesse del contribuente a dimostrare l'esistenza del domicilio in Italia - Prova - Oggetto - Dimostrazione dell'esistenza in Italia del centro dei suoi interessi - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di imposte sui redditi, qualora un soggetto, iscritto nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), intenda essere assoggettato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla tassazione in Italia, sul presupposto di avere ivi il domicilio, deve, per superare la presunzione di conformità del dato anagrafico a quello reale, dimostrare in modo rigoroso che si trovi in Italia il centro dei suoi interessi, ossia il luogo con il quale ha il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso potesse essere ritenuto domiciliato in Italia un soggetto, iscritto all'AIRE e residente nel Principato di Monaco, sulla sola scorta dell'autodichiarazione di domicilio, contenuta nel modello UNICO).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, Cod. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)