Sez. 5, Sentenza n. 21437 del 10/10/2014 (Rv. 632507 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Residenza fiscale - Presunzione di residenza in Italia - Art. 2, comma 2 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione a favore del soggetto che la invoca (fisco o contribuente).
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di imposte sui redditi, si applica anche a vantaggio del contribuente che invochi il regime nazionale a lui più favorevole il comma 2 bis dell'art. 2 del d.P.R. 27 dicembre 1986 n. 917, che, nel prevedere, per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con d.m., la presunzione di residenza in Italia, affranca dall'onere della prova chi sia interessato a far valere tale fatto e prescrive, invece, espressamente, per la parte che sia interessata a negarlo (nella specie, il fisco), l'onere di fornire la prova contraria per affermare l'inesistenza della residenza stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 27/12/1986 num. 917 art. 2, DPR 27/12/1986 num. 917 art. 2 com. 2 lett. BI, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)