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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3557 del 07/03/2012 (Rv. 621279 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Titolari di pensione d'inabilità o assegno d'invalidità - Spettanza della pensione sociale o dell'assegno sociale - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621279-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

In tema di prestazioni previdenziali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dell'art. 19 comma 1 della legge 30 marzo 1971 n. 118, i mutilati e invalidi civili, titolari di pensione d'inabilità o assegno d'invalidità, continuano a percepire la pensione sociale conseguita al compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il novembre 1995, mentre, ove abbiano raggiunto la medesima età in data successiva, hanno diritto all'assegno sociale

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)