Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3557 del 07/03/2012 (Rv. 621279 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Titolari di pensione d'inabilità o assegno d'invalidità - Spettanza della pensione sociale o dell'assegno sociale - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dell'art. 19 comma 1 della legge 30 marzo 1971 n. 118, i mutilati e invalidi civili, titolari di pensione d'inabilità o assegno d'invalidità, continuano a percepire la pensione sociale conseguita al compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il novembre 1995, mentre, ove abbiano raggiunto la medesima età in data successiva, hanno diritto all'assegno sociale
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)