Sez. L, Sentenza n. 18825 del 09/07/2008 (Rv. 604794 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Invalidi civili già titolari di pensione di invalidità civile - Riconoscimento della pensione sociale sostitutiva dopo il compimento della prescritta età anagrafica - Carattere automatico - Limiti di reddito - Per la prestazione originaria - Permanenza - Maggiorazione prevista dall'art. 67 della legge n. 448 del 1998 - Spettanza - Condizioni - Limite di reddito - Valutazione del reddito familiare - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione d'inabilità ha, in applicazione dell'art. 18, della legge n. 118 del 1971, carattere automatico, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale, alle condizioni di maggior favore già accertate, a prescindere dal possesso del requisito reddituale per l'accesso alla pensione sociale (costituito dal reddito familiare) e rilevando il solo reddito personale dell'assistito. L'automaticità della trasformazione della pensione, tuttavia, non implica in ogni caso l'attribuzione dell'aumento, previsto dall'art. 67 della legge n. 448 del 1998, degli importi mensili di tali prestazioni sociali, in quanto questo, per la sua specificità, compete solo a condizione che sussista il requisito reddituale richiesto per l'accesso alle stesse, ed in ordine al quale rileva il cumulo dei redditi dell'assistito con quello del coniuge.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)