Sez. 3, Sentenza n. 423 del 23/01/1986 (Rv. 444033 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO DI PROPRIETÀ DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - CESSIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO DELLA SOCIETÀ - DIRITTO DI PRELAZIONE O DI RISCATTO A FAVORE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO DI PROPRIETÀ DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - CESSIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO DELLA SOCIETÀ - DIRITTO DI PRELAZIONE O DI RISCATTO A FAVORE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO - INSUSSISTENZA.*
Un trasferimento a titolo oneroso di fondo rustico, implicante - secondo la disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - il diritto di prelazione e riscatto dell'affittuario coltivatore diretto del fondo medesimo, non è ravvisabile, qualora proprietaria dell'immobile sia una società di capitali, nelle cessione del pacchetto azionario di tale società, comportando ciò il subingresso di altri nella qualità di soci, ma non nella titolarità dei beni sociali, che resta alla società; né nella successiva trasformazione della società per azioni in società in nome collettivo, restando ferma in tal caso l'identità del soggetto titolare del bene. (Conf 1190/84, mass n 433335, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2355, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)