diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4295 del 09/04/1993 (Rv. 481764 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni | Valutazione comparativa di determinati requisiti prevista dalla disciplina collettiva o regolamentare in relazione all'espletamento di compiti superiori - Diritto soggettivo del dipendente al compimento di tale valutazione nel rispetto dei doveri ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. - Sussistenza - Obbligo del datore di lavoro di esternare i criteri seguiti per la quantificazione dei requisiti considerati - Necessità.
Stato
decisa il 1993-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481764-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni

Nel caso in cui la disciplina - collettiva o regolamentare - della procedura concorsuale riservi al datore di lavoro non la semplice attribuzione di un punteggio totalmente discrezionale, ancorché variabile fra un minimo ed un massimo, bensì la valutazione comparativa, sia pure discrezionale, di determinati requisiti in relazione all'espletamento di compiti superiori, il dipendente ha un diritto soggettivo all'effettivo compimento di tale valutazione nel rispetto dei doveri sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; con la conseguenza che lo stesso datore, sul quale grava (secondo le regole generali) l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo corrispondente al suindicato diritto, deve necessariamente esternare i criteri seguiti per pervenire alla quantificazione dei requisiti considerati, non potendo la valutazione identificarsi con il suo risultato, rappresentato dai punteggi assegnati, e dovendo ritenersi non provato detto adempimento qualora l'assegnazione dei punteggi discrezionali non risulti motivata né siano successivamente manifestate le ragioni (sindacabili sotto il profilo della coerenza) delle diverse quantificazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)