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Sez. 1 - , Sentenza n. 12994 del 15/05/2019 (Rv. 654252 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE | Finanziamento dei soci in favore della società - Postergazione legale ex art. 2467 c.c. - Natura sostanziale - Inesigibilità temporanea del diritto del socio al rimborso - Situazione di crisi - Riscontro da parte dell'organo gestorio - Necessità.
Stato
decisa il 2019-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654252-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)