Sez. L, Sentenza n. 12865 del 12/07/2004 (Rv. 574462 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Istituzione delle Aziende u.s.l. - Soppressione delle u.s.l. - Successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Gestioni stralcio radicate presso gli uffici competenti delle u.s.l. - Attribuzioni riguardo a tali rapporti - Sussistenza - Proroga della soggettività delle u.s.l. - Configurabilità - Rappresentanza da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie locali quali commissari liquidatori - Sussistenza - Giudizi in corso - Legittimazione passiva della gestione liquidatoria nel giudizio per il soddisfacimento di crediti verso le precedenti u.s.l. processuale delle u.s.l. - Permanenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.; poiché, però, tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare -, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio nel giudizio per il soddisfacimento di crediti verso le precedenti u.s.l.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 47, Legge Reg. Puglia 12/04/1995 num. 19, Legge Reg. Puglia 30/12/1994 num. 38 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)