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Sez. 3, Sentenza n. 27001 del 07/12/2005 (Rv. 586412 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Controversia di risarcimento danni da omessa vigilanza sui cani randagi - Legge Regione Puglia n. 12 del 1995 - Attribuzione della vigilanza alle USL - Soppressione delle stesse - Passaggio dell'attribuzione alle AUSL - Legittimazione passiva, di queste ultime - Sussistenza - Del Comune - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586412-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Con riferimento a controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle USL e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, affidata - dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 3 aprile 1985, n. 12 - alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva (già spettante per i fatti pregressi alla soppressione alle USL, organi comunali dotati di propria soggettività) spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 03/04/1985 num. 12 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)