Sez. 3, Sentenza n. 22661 del 02/12/2004 (Rv. 578712 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL ed istituzione della ASL - Intervento dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Conseguenze - Successione delle Regioni nei rapporti obbligatori facenti capo alle USL - Legge reg. dispositiva del subentro della ASL - Interpretazione adeguatrice al disposto del suddetto art. 6 - Necessità - Fondamento - Conseguenze sulla legittimazione all'appello avverso decisione resa nei confronti dell'USL soppressa nelle more del decorso del termine di impugnazione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994 (in base al quale in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo costituite aziende sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione ex lege della Regione nei rapporti obbligatori facenti capo alle USL ed in ragione della qualificazione di tale norma come norma interposta (riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 89 del 2000) l'art. 8 della Legge Regione Umbria 28 giugno 1994, n. 22 (che, in esecuzione dei principi fissati dal D.Lgs. n. 502 del 1992, aveva disposto che nei rapporti giuridici attivi e passivi delle USL soppresse subentrassero le aziende di nuova costituzione) dev'essere inteso in conformità al detto principio, in applicazione del criterio dell'interpretazione adeguatrice. Ne consegue che, in relazione ad un giudizio pendente all'atto della soppressione di una USL infraregionale, si deve ritenere inammissibile l'appello avverso la decisione di primo grado resa nei confronti dell'USL proposto, dopo la sua soppressione (intervenuta nelle more del decorso del termine per l'appello), dall'Asl di nuova costituzione anzichè dalla Regione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Marche 28/06/1994 num. 22 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)