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Sez. L, Sentenza n. 14481 del 19/11/2001 (Rv. 550352 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Nullità per mancata sottoscrizione - Riferimento alla "sentenza" e non al semplice dispositivo - Mancata sottoscrizione del dispositivo letto in udienza nel rito del lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550352-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

Il requisito della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la cui mancanza comporta la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 161, capoverso, cod. proc. civ., va verificato con riferimento alla "sentenza", completa di motivazione e di dispositivo; è irrilevante, pertanto, e non produce tale nullità, la mancata sottoscrizione (o la sottoscrizione mediante segno grafico illeggibile) del solo dispositivo letto in udienza nel rito del lavoro, in relazione al quale, peraltro, l'identificazione del giudice ben può desumersi dal verbale di udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)