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Sez. 3, Sentenza n. 7713 del 27/05/2002 (Rv. 554725 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Segno grafico illeggibile - Idoneità - Condizioni - Specificità sufficiente ai fini identificativi - Necessità.
Stato
decisa il 2002-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554725-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell'art. 162, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illegibilità, la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'indicazione nominativa contenuta nell'atto (nella specie, la S.C. ha ritenuto non inficiata da nullità la sentenza di appello in quanto era stato possibile individuare l'estensore dall'indicazione del relatore nell'intestazione della decisione con sigla dello stesso in tutte le pagine, stante la presunzione di identità tra questi e l'estensore del provvedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)